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MASSONERIA UNIVERSALE 


R. L. ANDREA DORIA
Sovrana all' Oriente di Genova
 

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La nostra Loggia applica la
COSTITUZIONE

della


 TITOLO I 
(Principi e Finalità)

Articolo 1

La Libera Muratoria è un Ordine Iniziatico Universale. Custode della Tradizione, intende al perfezionamento dell’Uomo.

 

Articolo 2

La Libera Muratoria, fatti propri gli Antichi Doveri, si riconosce nei seguenti Principi Tradizionali:

  1. L’UNIVERSALITÀ del Linguaggio Simbolico;
  2. L’INIZIAZIONE, come unico mezzo per trasmettere il Patrimonio Tradizionale di cui è depositaria;
  3. L’AUTONOMIA E SOVRANITÀ della Loggia;
  4. LA RICERCA DELLA VERITÀ, scopo di ogni lavoro individuale e collettivo di tutti i Liberi Muratori.

 

Articolo 3

L’Iniziazione Muratoria, Iniziazione Virtuale, è l’Atto Rituale con il quale la Loggia introduce il Profano, che abbia bussato alla Porta del Tempio, l’Apprendista ed il Compagno d’Arte al Linguaggio Simbolico che loro rispettivamente compete e che manifesta il Patrimonio Tradizionale della Libera Muratoria Universale. L’Iniziazione massonica è indelebile.

Articolo 4

La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE riunisce, senza distinzione di sesso, razza, censo, opinioni politiche o religiose, Uomini Liberi e di buona reputazione impegnati ad attuare i loro ideali, nel pieno rispetto dellla Costituzione Italiana e delle leggi che ad essa si conformano.

La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE, uniformandosi agli Antichi Doveri ed ai Principi Tradizionali che le sono propri, obbliga i Liberi Muratori alla Tolleranza, al Rispetto degli altri e di se stessi, alla Libertà di coscienza e di pensiero.

 

Articolo 5

Le Logge che aderiscono alla UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE. adottano Rituali in armonia con i Principi della Tradizione Muratoria, gli Usi ed i Costumi dell’Ordine, aprono il Libro della Legge Sacra sull’Ara e vi sovrappongono la Squadra e il Compasso, seguono il Simbolismo nell’insegnamento e l’Esoterismo nell’Arte Operativa, adottano la ripartizione della Muratoria Simbolica nei tre gradi di APPRENDISTA, COMPAGNO D’ARTE e MAESTRO, grado, quest’ultimo, che attribuisce al Libero Muratore la pienezza dei poteri massonici, insegna la Leggenda del Terzo Grado e si riunisce nelle Logge sotto il Simbolo Iniziatico

A:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.

 

Articolo 6

Richiamandosi ai Principi della Tradizione, la UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE pone ai suoi membri, come obiettivo, la Ricerca della Verità, finalizzata alla Reintegrazione Universale. Opera per il perfezionamento morale, intellettuale e spirituale di tutti i suoi membri, non è settaria né politica, rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della verità.

 

Articolo 7

La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE è indipendente e sovrana ed ha il potere di riconoscere come Tradizionali tutte quelle Logge che, rispettose dei principi enunciati nel Titolo I della presente Costituzione, ne facciano richiesta.


La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE attribuisce ai Liberi Muratori ritualmente iniziati nelle Logge, riconosciute come Tradizionali, tutti i diritti e le prerogative che la Tradizione Muratoria assegna loro, in ragione del loro grado. 

TITOLO II 
(La Loggia)


Articolo 8

La Loggia, struttura primaria e fondamentale dell’Ordine, è la collettività dei Liberi Muratori regolarmente e ritualmente costituita per il Lavoro Muratorio. La Sovranità Massonica risiede nelle Logge regolari della UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE.

Tale regolarità è riconosciuta a quelle Logge autonome e sovrane che si uniformino ai principi Tradizionali di cui all’art. 2 e che osservino scrupolosamente le prescrizioni di cui al Titolo I della presente Costituzione.



Articolo 9

La Loggia, depositaria della Tradizione Muratoria, si riunisce ritualmente nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile nel quale le passioni umane non debbono accedere, e lavora nei tre gra­di di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, sotto la guida del Maestro Venerabile da essa stessa designato. La Loggia può adottare un Regolamento interno purché questo non sia in contrasto con la presente Costituzione e con il Regolamento della Federazione.

 

Articolo 10

Il Maestro Venerabile, designato dalla Loggia, impersona la Sag­gezza, la sua persona è inviolabile e sacra ne è l’autorità.

Egli esercita tutte le prerogative che la Tradizione Muratoria attribuisce ai Maestri Venerabili. Presiede e governa la Loggia, con l’aiuto dei Dignitari anch’essi eletti dalla Loggia e degli Ufficiali che egli stesso nomina.

 

Articolo 11

Si riconoscono Logge Semplici, composte da tre Fratelli Maestri, Logge Giuste, composte da almeno cinque Fratelli di cui ALMENO tre Maestri e due Compagni e Logge Giuste e Perfette, composte da almeno sette Fratelli di cui almeno tre Maestri, e due compagni; soltanto a queste ultime è attribuita la prerogativa tradizionale di concedere l’Iniziazione.

Titolo III 
(I Liberi Muratori

Articolo 12

Sono riconosciuti Liberi Muratori coloro che, iniziati in una Loggia, con procedura rituale e legittima, si conformino ai principi tradizionali della Libera Muratoria Universale, come enunciati nel Titolo I della Costituzione.


Articolo 13

I Liberi Muratori lavorano alla realizzazione della Fratellanza Universale, ideale nel quale si riconoscono nel modo di rapportarsi fra loro. In obbedienza agli Antichi Doveri, e solo in caso di assoluto bisogno, si debbono aiuto ed assistenza, nei limiti del giusto e dell’onesto. Essi contraggono tutti gli impegni sul proprio onore e sulla propria coscienza.

 

Articolo 14

I Liberi Muratori non pongono alcun limite alla ricerca della Verità, si riuniscono nelle Logge e, nella pratica del Simbolismo, apprendono l’uso dei Tradizionali Strumenti Muratori.

Si applicano con perseveranza al Lavoro, perseguono la Virtù e si impegnano per unire tutti gli Uomini in una Morale Universale e nel rispetto di ciascuno.

 

Articolo 15

I liberi Muratori sono tenuti  al rispetto degli Antichi Doveri ed all’osservanza dei Principi Tradizionali dell’Ordine Massonico Universale. Sono inoltre tenuti ad osservare la Costituzione, i Regolamenti ed il Rituale come conformi alla Tradizione della Massoneria Universale.

 

Art. 16

L’inosservanza di tali precetti, che può comportare l’uscita del Libero Muratore dalla Catena Fraterna, è accertata dalle Luci di Loggia, secondo i principi di giustizia che sono enunciati dagli Antichi Doveri.

TITOLO IV 
(Patrimonio
 e Gestione Finanziaria)

Articolo 17

I Beni, le entrate ordinarie e straordinarie ed ogni altro versamento fatto a titolo di liberalità a favore della UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE costituiscono il patrimonio della Federazione stessa.

 

Articolo 18

L’appartenenza all’ordine Massonico non conferisce alcun diritto sul Patrimonio della UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE

TITOLO V 
(Disposizioni finali)

Articolo 21

Le norme della presente Costituzione possono modificate essere solo su richiesta di almeno 1/3 dei Maestri Venerabili e con una maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto, purchè le modifiche medesime non contrastino con i principii della Massoneria Universale.

 

Articolo 22

L’attuazione delle norme contenute nella presente Costituzione è demandata al Regolamento.

2009 - Sito Ufficiale della Loggia Andrea Doria, Sovrana all'Oriente di Genova