La nostra Loggia applica
la
COSTITUZIONE
della
TITOLO
I
(Principi e Finalità)
Articolo 1
La
Libera Muratoria è un Ordine Iniziatico Universale. Custode della
Tradizione, intende al perfezionamento dell’Uomo.
Articolo 2
La
Libera Muratoria, fatti propri gli Antichi Doveri, si riconosce nei seguenti
Principi Tradizionali:
-
L’UNIVERSALITÀ del Linguaggio Simbolico;
-
L’INIZIAZIONE, come unico mezzo per
trasmettere il Patrimonio Tradizionale di
cui è depositaria;
-
L’AUTONOMIA E SOVRANITÀ della Loggia;
-
LA
RICERCA DELLA VERITÀ, scopo di ogni lavoro
individuale e collettivo di tutti i Liberi
Muratori.
Articolo 3
L’Iniziazione Muratoria, Iniziazione Virtuale, è l’Atto Rituale con il quale
la Loggia introduce il Profano, che abbia bussato alla Porta del Tempio,
l’Apprendista ed il Compagno d’Arte al Linguaggio Simbolico che loro
rispettivamente compete e che manifesta il Patrimonio Tradizionale della
Libera Muratoria Universale. L’Iniziazione massonica è indelebile.
Articolo 4
La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE
riunisce, senza distinzione di sesso, razza, censo, opinioni politiche o
religiose, Uomini Liberi e di buona reputazione impegnati ad attuare i loro
ideali, nel pieno rispetto dellla Costituzione Italiana e delle leggi che ad
essa si conformano.
La
UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE, uniformandosi agli Antichi Doveri ed ai
Principi Tradizionali che le sono propri, obbliga i Liberi Muratori alla
Tolleranza, al Rispetto degli altri e di se stessi, alla Libertà di
coscienza e di pensiero.
Articolo 5
Le Logge che aderiscono alla UNIONE
LOGGE SOVRANE ITALIANE. adottano Rituali in armonia con i Principi della
Tradizione Muratoria, gli Usi ed i Costumi dell’Ordine, aprono il Libro
della Legge Sacra sull’Ara e vi sovrappongono la Squadra e il Compasso,
seguono il Simbolismo nell’insegnamento e l’Esoterismo nell’Arte Operativa,
adottano la ripartizione della Muratoria Simbolica nei tre gradi di APPRENDISTA,
COMPAGNO D’ARTE e MAESTRO, grado, quest’ultimo, che attribuisce al
Libero Muratore la pienezza dei poteri massonici, insegna la Leggenda del
Terzo Grado e si riunisce nelle Logge sotto il Simbolo Iniziatico
A:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
Articolo 6
Richiamandosi ai Principi della Tradizione, la UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE
pone ai suoi membri, come obiettivo, la Ricerca della Verità, finalizzata
alla Reintegrazione Universale. Opera per il perfezionamento morale,
intellettuale e spirituale di tutti i suoi membri, non è settaria né
politica, rifiuta il dogmatismo e non accetta limiti alla ricerca della
verità.
Articolo 7
La
UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE è indipendente e sovrana ed ha il potere di
riconoscere come Tradizionali tutte quelle Logge che, rispettose dei
principi enunciati nel Titolo I della presente Costituzione, ne facciano
richiesta.
La UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE
attribuisce ai Liberi Muratori ritualmente iniziati nelle Logge,
riconosciute come Tradizionali, tutti i diritti e le prerogative che la
Tradizione Muratoria assegna loro, in ragione del loro grado.
TITOLO II
(La Loggia)
Articolo 8
La Loggia, struttura primaria e
fondamentale dell’Ordine, è la collettività dei Liberi Muratori regolarmente
e ritualmente costituita per il Lavoro Muratorio. La Sovranità Massonica
risiede nelle Logge regolari della UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE.
Tale
regolarità è riconosciuta a quelle Logge autonome e sovrane che si
uniformino ai principi Tradizionali di cui all’art. 2 e che osservino
scrupolosamente le prescrizioni di cui al Titolo I della presente
Costituzione.
Articolo 9
La Loggia, depositaria della
Tradizione Muratoria, si riunisce ritualmente nel Tempio, luogo sacro ed
inviolabile nel quale le passioni umane non debbono accedere, e lavora nei
tre gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro, sotto la guida del
Maestro Venerabile da essa stessa designato.
La Loggia può adottare un
Regolamento interno purché questo non sia in contrasto con la presente
Costituzione e con il Regolamento della Federazione.
Articolo 10
Il
Maestro Venerabile, designato dalla Loggia, impersona la Saggezza, la sua
persona è inviolabile e sacra ne è l’autorità.
Egli
esercita tutte le prerogative che la Tradizione Muratoria attribuisce ai
Maestri Venerabili. Presiede e governa la Loggia, con l’aiuto dei Dignitari
anch’essi eletti dalla Loggia e degli Ufficiali che egli stesso nomina.
Articolo 11
Si
riconoscono Logge Semplici, composte da tre Fratelli Maestri, Logge Giuste,
composte da almeno cinque Fratelli di cui ALMENO tre Maestri e due Compagni
e Logge Giuste e Perfette, composte da almeno sette Fratelli di cui almeno
tre Maestri, e due compagni; soltanto a queste ultime è attribuita la
prerogativa tradizionale di concedere l’Iniziazione.
Titolo III
(I Liberi Muratori)
Articolo 12
Sono riconosciuti Liberi Muratori
coloro che, iniziati in una Loggia, con procedura rituale e legittima, si
conformino ai principi tradizionali della Libera Muratoria Universale, come
enunciati nel Titolo I della Costituzione.
Articolo 13
I Liberi Muratori lavorano alla
realizzazione della Fratellanza Universale, ideale nel quale si riconoscono
nel modo di rapportarsi fra loro. In obbedienza agli Antichi Doveri,
e solo in caso di assoluto bisogno, si debbono aiuto ed assistenza, nei
limiti del giusto e dell’onesto. Essi contraggono tutti gli impegni sul
proprio onore e sulla propria coscienza.
Articolo 14
I Liberi Muratori non pongono alcun
limite alla ricerca della Verità, si riuniscono nelle Logge e, nella pratica
del Simbolismo, apprendono l’uso dei Tradizionali Strumenti Muratori.
Si applicano con perseveranza al
Lavoro, perseguono la Virtù e si impegnano per unire tutti gli Uomini in una
Morale Universale e nel rispetto di ciascuno.
Articolo 15
I liberi Muratori sono tenuti al
rispetto degli Antichi Doveri ed all’osservanza dei Principi Tradizionali
dell’Ordine Massonico Universale. Sono inoltre tenuti ad osservare la
Costituzione, i Regolamenti ed il Rituale come conformi alla Tradizione
della Massoneria Universale.
Art. 16
L’inosservanza di tali precetti, che
può comportare l’uscita del Libero Muratore dalla Catena Fraterna, è
accertata dalle Luci di Loggia, secondo i principi di giustizia che sono
enunciati dagli Antichi Doveri.
TITOLO IV
(Patrimonio e Gestione Finanziaria)
Articolo 17
I Beni, le entrate ordinarie e
straordinarie ed ogni altro versamento fatto a titolo di liberalità a favore
della
UNIONE LOGGE
SOVRANE ITALIANE
costituiscono il patrimonio della Federazione stessa.
Articolo 18
L’appartenenza all’ordine Massonico
non conferisce alcun diritto sul Patrimonio della
UNIONE LOGGE SOVRANE ITALIANE
TITOLO V
(Disposizioni finali)
Articolo 21
Le norme della presente Costituzione
possono modificate essere solo su richiesta di almeno 1/3 dei Maestri
Venerabili e con una maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto, purchè
le modifiche medesime non contrastino con i principii della Massoneria
Universale.
Articolo 22
L’attuazione delle norme contenute nella presente Costituzione è demandata
al Regolamento.
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